La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.7.2024 n. 19472, ha esplicitato un principio di diritto con riferimento alla disciplina della detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio contenuta nell’art. 1 della L. 449/97.
Viene affermato che, in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria per i quali spetta il c.d. “bonus casa”, per poter parlare di parti comuni di un edificio, è sufficiente la circostanza oggettiva della sua suddivisione in una pluralità di unità immobiliari (purché non si tratti di mere pertinenze dell’unica unità immobiliare “principale”), a prescindere dunque dal fatto che, sul piano soggettivo, la proprietà di quelle parti comuni sia di tipo condominiale o sia invece del proprietario (o dei comproprietari) che possiedono tutte le unità immobiliari (e quindi l’intero edificio, comprese le sue parti comuni).