Sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 183, le maggiorazioni della c.d. TARI corrispettivo (art. 1 co. 668 della L. 147/2013) concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa sui rifiuti, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito al cliente/consumatore.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le modalità di applicazione delle componenti perequative in esame sono simili a quelle degli oneri generali di sistema addebitati nelle bollette dell’elettricità e del gas. Le controversie relative a questi ultimi ricadono nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria (cfr. Cass. SS.UU. 18.12.2023 n. 35282).