L’art. 11 del DL 131/2024 (c.d. “salva infrazioni UE”), pubblicato sulla G.U. 16.9.2024 n. 217, interviene in materia di contratti a termine, rimuovendo di fatto il limite al risarcimento del danno in capo ai lavoratori, in caso di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati in rapporti a tempo indeterminato. In particolare, viene modificato il co. 2 dell’art. 28 del DLgs. 81/2015, con l’introduzione, dopo il primo periodo, della possibilità per il giudice di determinare l’indennità in misura superiore alle 12 mensilità ogniqualvolta il lavoratore dimostri di aver subito un “maggior danno”. Da segnalare anche la modifica apportata in materia di pubblico impiego dall’art. 12 del menzionato decreto, in forza del quale, in caso di abuso nell’utilizzo di una successione di rapporti di lavoro a termine, viene introdotto un indennizzo compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità; spetta al giudice statuirne l’ammontare, avendo riguardo alla gravità della violazione anche in relazione al numero dei contratti intercorsi tra le parti e alla complessiva durata del rapporto.