Con la circ. 16.9.2024 n. 89, l’INPS ha comunicato che il 12.9.2024 la Banca centrale europea ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).
La variazione in questione, valida dal 18.9.2024, incide sulla:
– determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
– misura delle sanzioni civili nelle ipotesi di omissione o evasione contributiva, regolate dall’art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.
In particolare, l’INPS precisa che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18.9.2024.
In caso di differimento del termine di versamento dei contributi, il predetto tasso del 9,65% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.
Per quanto concerne invece le sanzioni civili, si precisa che, in caso di omissione contributiva, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti), mentre in caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.