Per effetto dell’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro (disposto dall’art. 16 del DLgs. 125/2024 in attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE):
– il numero di società rientranti nella categoria “micro”, autorizzate a redigere bilancio secondo il regime semplificato di cui all’art. 2435-ter c.c., passerebbe da circa 600.000 a 650.000;
– il numero di società rientranti nella categoria “piccole”, autorizzate a redigere bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., diminuirebbe approssimativamente da 380.000 a 345.000;
– il numero di società rientranti nella categoria “grandi”, che redigono il bilancio in forma ordinaria, passerebbe da 40.000 a 34.000.
Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata, nonché i soggetti che si qualificano come micro imprese ma scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR).
Tale principio non trova, invece, applicazione per le micro imprese che adottano le semplificazioni per esse previste, nonché, sembrerebbe, per le micro imprese che scelgono di redigere il bilancio abbreviato.