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Enti del Terzo Settore – Divieto di distribuzione indiretta di utili –

Con riferimento ai lavoratori del Terzo settore, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 117/2017 e dell’art. 3 del DLgs. 112/2017, si considerano distribuzione indiretta di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015 – ovverosia CCNL stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

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