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Principio di derivazione rafforzata – Ambito di applicazione – Micro imprese – Profili critici

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 83 co. 1 del TUIR dal DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, il c.d. “principio di derivazione rafforzata”, si applica:
– ai soggetti IAS/IFRS;
– ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.;
– ai soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c., ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria;
– alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– alle imprese di assicurazione.
Risultano, invece, escluse dall’ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata le società di persone, a prescindere dal regime contabile adottato, nonché le imprese individuali.
Sulla base della formulazione letterale della norma, sembrano restare escluse dalla derivazione rafforzata le micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata.
Considerazioni di carattere sistematico ed equitativo dovrebbero, invece, indurre ad adottare un’interpretazione estensiva della disposizione (al riguardo, si veda la circ. Assonime 31/2022, § 1).

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