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Incidente occorso al termine di un permesso per motivi familiari – Infortunio in itinere – Indennizzabilità

La fruizione di un permesso per motivi personali, non interrompendo il nesso con l’attività lavorativa al pari delle pause o dei riposi, non ostacola l’indennizzabilità come infortunio in itinere del sinistro occorso nel percorso normale per rientrare al lavoro.
Ciò che invece viene escluso dalla tutela è il c.d. rischio elettivo, il quale ricorre quando il lavoratore affronti una situazione diversa da quella legata al percorso normale casa-lavoro per effetto di una scelta arbitraria, per ragioni o impulsi personali.
Il Trib. Milano 16.9.2024 n. 3645 ha ribadito tali principi in riferimento all’infortunio in itinere occorso a una lavoratrice in smart working che stava fruendo di un permesso per motivi personali per andare a prendere la figlia a scuola.
Di recente, con la Cass. 5.11.2024 n. 28429, è stato invece ribadito che nel caso in cui l’incidente si verifichi durante uno spostamento del lavoratore funzionale rispetto allo svolgimento delle mansioni e durante l’orario lavorativo, non si rientra nella categoria dell’infortunio in itinere trattandosi di infortunio sul lavoro.

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