La decontribuzione Sud ex art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con alcune eccezioni), anche non imprenditori, a condizione che la prestazione lavorativa venga svolta in una delle seguenti Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia. L’importo dello sgravio è del:
– 30% per gli anni dal 2021 al 2025;
– 20% per gli anni 2026 e 2027;
– 10% per gli anni 2028 e 2029.
In merito interviene il Ddl. di bilancio 2025, il quale prevede che la decontribuzione Sud possa applicarsi fino al 31.12.2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024 (viene in pratica recepita la decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea). Pertanto, dall’1.1.2025 lo sgravio non potrà essere più fruito.
Il Ddl. di bilancio 2025 prevede anche l’Istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e nello sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.