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Erogazioni per il welfare aziendale – Borse di studio – Documentazione – Chiarimenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.11.2024 n. 231)

Con la risposta a interpello 28.11.2024 n. 231, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:
– le borse di studio erogate ai figli dei dipendenti che raggiungono livelli di eccellenza non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 2, ett. f-bis) del TUIR;
– non occorre produrre la documentazione provante l’utilizzo delle somme corrisposte a tale titolo.
Nel dettaglio, la circ. 28/2016 prevede che il datore di lavoro può erogare i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Tale documentazione serve a comprovare l’utilizzo delle somme da parte del dipendente per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione e per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, mentre le borse di studio premiano il raggiungimento di livelli di eccellenza degli studenti in ambito scolastico/universitario e pertanto non occorre che i dipendenti producano una documentazione per dimostrare l’utilizzo di dette somme.

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