Con l’approvazione, da parte del Senato, del relativo Ddl. di conversione, nel DL 155/2024 confluiscono le modifiche apportate dal DL 167/2024 all’art. 2-bis del DL 113/2024 sull’indennità una tantum di 100 euro (c.d. bonus Natale).
L’erogazione con la tredicesima è subordinata alla presentazione della dichiarazione del lavoratore, nella quale:
– indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli;
– comunicare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari;
– dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus Natale (art. 2-bis co. 2-bis del DL 113/2024).
Rispetto alla precedente versione della norma, al lavoratore non era richiesto di:
– riportare il codice fiscale del convivente, ma solo quello del coniuge e dei figli a carico;
– indicare l’incumulabilità del bonus prevista dall’art. 2-bis co. 2-bis del DL 113/2024.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 22/2024, i lavoratori che hanno già prodotto la dichiarazione secondo la precedente versione della norma non sono tenuti a presentarne una nuova. Tuttavia, una nuova dichiarazione è necessaria se occorre l’acquisizione del codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.