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Determinazione del reddito concordato – Rettifiche

Il reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale deve essere determinato senza prendere in considerazione le componenti reddituali individuate dagli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024; durante i periodi di efficacia del CPB, il reddito su cui vengono calcolate le imposte è pari al reddito concordato opportunamente rettificato delle predette componenti.
Tutto ciò che non è richiamato dalle citate norme non rileva a tal fine, essendo l’elenco tassativo; non sarà quindi possibile dedurre dal reddito concordato agevolazioni che si sostanziano in variazioni in diminuzione nel modello dichiarativo diverse da quelle costituenti “rettifiche”, come, ad esempio, le quote residue di iper e super-ammortamenti, il patent box, il pagamento di compensi agli amministratori già ripresi a tassazione nell’anno di competenza.

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