L’art. 3 del DLgs. di riforma di IRPEF e IRES, approvato dal Consiglio dei Ministri, modifica, dall’1.1.2025, la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR. In particolare, si segnala che:
– per i contributi di assistenza sanitaria, modificando l’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, è stato inserito il riferimento a enti o Casse iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del SSN e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
– viene esteso ai familiari a carico il regime di non concorrenza dei contributi e premi per rischio di non autosufficienza ex art. 51 co. 2 lett. f-quater) del TUIR ;
– viene sostituto l’art. 51 co. 3, secondo periodo, del TUIR, disponendo che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro;
– con una modifica all’art. 51 co. 5, quarto periodo, del TUIR, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nel Comune concorrono a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più comprovate da documenti provenienti dal vettore).