La disposizione del Ddl. di bilancio 2025 che riformula l’obbligo di integrare con un rappresentante del MEF i “collegi di revisione o sindacali” delle società che ricevano contributi a carico dello Stato di entità significativa, stabilisce che, nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa sono tenuti a:
– effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi:
– inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
I suddetti obblighi dell’organo di controllo sono imposti non solo agli organi di controllo “già costituiti”, ma anche a quelli da costituire per il rispetto delle ricordate finalità.
Ciò rileva, in primo luogo, nelle srl che – attualmente – non sono tenute alla nomina di un organo di controllo e che dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa.
Inoltre, la disposizione sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl – già obbligata alla nomina di un organo di controllo “o” di un revisore legale – abbia optato per quest’ultimo.