Con la pronuncia n. 460 del 9.1.2025, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore con disabilità, nel caso di specie con la qualifica di dirigente, statuendo come la nullità di un recesso discriminatorio possa discendere direttamente dalla violazione della normativa di diritto interno o eurounitario che vieta ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
La natura discriminatoria del licenziamento non viene meno in presenza di un altro motivo, pur legittimo, quale può essere quello economico.