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Ricevuta di scarto – Trasmissione del documento entro i cinque giorni successivi

Le dichiarazioni trasmesse entro i termini di legge ma scartate dal servizio telematico possono essere considerate tempestive a condizione che siano ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data della comunicazione del sistema che attesta il motivo dello scarto (C.M. 24.9.1999 n. 195 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6 § 4.5).
Questo principio, sorto con riferimento alla dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, opera su un piano generale (Cass. 27.6.2023 n. 18248) e non può essere esteso all’ipotesi di dichiarazione tardiva. In questi termini, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto non tempestiva la dichiarazione scartata dal servizio telematico e ripresentata entro cinque giorni lavorativi successivi al termine di novanta giorni previsto all’art. 2 co. 7 del DPR 322/98 (C.G.T. II Piemonte 10.3.2023 n. 105/1/23).

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