L’art. 7 co. 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto con l’art. 6 della L. 130/2022, pone l’onere della prova a carico dell’ente impositore.
Secondo l’opinione prevalente, le modifiche hanno natura processuale e, pertanto, sono applicabili a tutti i processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 16.9.2022 (C.G.T. I Reggio Emilia 2.3.2023 n. 33/1/2023).
Sempre secondo la giurisprudenza, la nuova disposizione non modifica l’ordinaria ripartizione dell’onere, limitandosi ad affermare che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell’accertamento senza giungere ad addossare ogni onere probatorio all’Agenzia delle Entrate e, quindi, lasciando operativi i principi dettati dall’art. 2697 c.c. (C.G.T. II Abruzzo 2.1.2024 n. 1/2/24).