Per l’effettuazione del test di operatività delle società di comodo (art. 30 della L. 724/94), occorre confrontare:
– i ricavi effettivi, calcolati assumendo determinate voci di Conto economico;
– i ricavi minimi presunti calcolati applicando i coefficienti di legge a determinati asset.
Per ciò che concerne i ricavi effettivi, bisogna assumere i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi “esclusi quelli straordinari”, in base alle risultanze medie del Conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.
A seguito dell’abolizione dell’area straordinaria del Conto economico, sono computati tra i ricavi effettivi anche quei ricavi che, in precedenza, erano classificati nell’area straordinaria, a eccezione dei componenti derivanti da cessione di azienda o di rami d’azienda (art. 13-bis co. 4 del DL 244/2016).
Per le società in contabilità semplificata sono ricomprese tra i ricavi e i proventi effettivi le medesime componenti previste per i soggetti tenuti per obbligo di legge alla redazione del bilancio, individuate attraverso le scritture contabili obbligatorie (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 3.4).