La circ. Agenzia delle Entrate 10.5.2024 n. 10, ha illustrato le novità introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) in materia di locazioni brevi, che consistono:
– nell’aumento dell’aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21%;
– nella modifica delle norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario (aart. 4 co. 5-bis del DL 50/2017).
Per quanto concerne gli intermediari, si rileva come, pur avendo elevato l’aliquota della tassa piatta al 26%, il legislatore abbia optato per non modificare la misura della ritenuta che gli intermediari devono operare quanto intervengono nel pagamento o incassano i canoni di locazione breve, che resta fissata al 21%. Però, il legislatore ha stabilito che la ritenuta avvenga sempre a titolo di acconto, di modo che il contribuente che subisce la ritenuta dall’intermediario dovrà comunque determinare l’imposta dovuta per il periodo d’imposta, che sia IRPEF o cedolare, e versare l’eventuale saldo dopo aver scomputato le ritenute subite.