L’Agenzia delle Entrate ha diramato una direttiva interna che fornisce le prime linee guida in tema di adesione ai verbali di constatazione.
Viene, tra l’altro, specificato che:
– operando l’art. 2 co. 5 del DLgs. 218/97 bisogna pagare anche i contributi INPS scaturenti dal maggior reddito, ma sugli stessi non spettano sanzioni e interessi;
– se l’Agenzia delle Entrate ha gestito anche la verifica, è sufficiente inviare una comunicazione di adesione;
– trasmessa la comunicazione di adesione, non è possibile revocarla;
– non sono definibili i rilievi che presuppongono ulteriori attività istruttorie come ad esempio quelli in tema di abuso del diritto per i quali opera la procedura dell’art. 10-bis della L. 212/2000.