La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 14.5.2024 n. 13290, ha stabilito, tra l’altro, che:
– nella valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. occorre tener conto anche del valore dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell’attività sociale. Tale attività non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avendo riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro (cfr. Cass. n. 24769/2018);
– a tali fini occorre predisporre un bilancio straordinario “ad hoc” (cfr. Cass. n. 5449/2015);
– la molteplicità dei criteri di quantificazione del valore dell’avviamento commerciale non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell’uno piuttosto che dell’altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi. Versandosi, infatti, in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali – sottratti per loro natura al sindacato di legittimità se non inficiati da vizi logici e giuridici – il giudice assolve al dovere di una sufficiente motivazione anche solo fondando il giudizio su considerazioni idonee a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti ed accettabili (cfr. Cass. n. 9075/2015).