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Cessione totalitaria di partecipazione – Riqualificabilità in cessione di azienda – Esclusione (Cass. 21.5.2024 n. 14031)

Non è più percorribile, dopo la riforma dell’art. 20 del DPR 131/86, l’indirizzo interpretativo secondo il quale l’Amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere, ai fini tributari, gli effetti civilistici di atti o negozi posti in essere dalle parti, ove essi non siano conformi alla “causa reale” dell’operazione economica realizzata, in applicazione del principio giurisprudenziale della “prevalenza della sostanza sulle forma”.
Tale principio impediva, nel caso di specie e come rilevato dalla Cass. 21.5.2024 n. 14031, al giudice di avallare la riqualificazione, operata dall’Agenzia delle Entrate, dell’atto di cessione totalitaria di quote in cessione d’azienda, sulla base di una “assai opinabile equivalenza economica tra la cessione totalitaria di quote societarie e la cessione di azienda”.

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