Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1751 del 7.3.2024, ha avuto modo di soffermarsi sulla disciplina della diffida accertativa, sulla natura dell’istituto nonché sui rimedi che l’ordinamento offre per contestarne il contenuto.
La diffida accertativa acquista valore di titolo esecutivo nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla notifica e, in tali ipotesi, il lavoratore può direttamente agire mediante atto di precetto al fine di soddisfare il proprio credito. Tuttavia, all’acquisto di tale efficacia non consegue un passaggio in giudicato dell’accertamento contenuto in essa, che può essere sempre contestato. Pertanto, nel caso in cui la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo, il datore di lavoro può far valere le proprie ragioni proponendo opposizione all’esecuzione o al decreto ingiuntivo. Dunque, se da un lato, la diffida permette al lavoratore di munirsi rapidamente di un titolo avente efficacia esecutiva, dall’altro, non acquistando autorità di cosa giudicata, residua, per il datore di lavoro, la possibilità di agire in sede giurisdizionale.