Ai sensi dell’art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, dal 29.5.2024, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” in dichiarazioni dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.
Dalla lettura della norma deriva che il divieto di procedere con la cessione “differita” delle rate residue riguarda:
– la generalità degli interventi “optabili”;
– la generalità dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni per gli interventi “edilizi” “optabili”.
Diversa è la questione concernente la possibilità di cedere “da cassetto fiscale a cassetto fiscale” singole rate annuali di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione già esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. Questa possibilità permane e a nulla rileva il fatto che una o più delle annualità dello stesso credito che viene ceduto siano state già utilizzate in compensazione sul modello F24 dal fornitore o dal cedente.