Nei mesi di giugno e luglio di ogni anno, i lavoratori appartenenti a specifici settori economici (in particolar modo quelli afferenti all’attività dei servizi) beneficiano dell’erogazione di una mensilità aggiuntiva denominata quattordicesima.
Alla stregua della tredicesima, si tratta di una forma di retribuzione differita, in quanto matura nel corso di più periodi di paga (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo), che viene erogata in un diverso momento, fissato dalla contrattazione collettiva e di norma coincidente con il mese di giugno, talvolta di luglio.
L’erogazione può avvenire anche mensilmente, tramite la corresponsione del rateo unitamente alla retribuzione ordinaria, ma solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
La quattordicesima è assoggettata all’ordinario trattamento contributivo e fiscale; per quanto concerne l’aspetto previdenziale, si ricorda che l’esonero contributivo sulla quota IVS a carico del lavoratore (pari al 6% o 7%), a decorrere dall’anno 2024 (art. 1 co. 15 della L. 213/2023), non trova applicazione sulle mensilità aggiuntive.
In particolare, nel mese di erogazione della quattordicesima, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei, la riduzione trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, senza considerare l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei (circ. INPS n. 11/2024).