Costituisce un abuso del diritto potestativo al godimento del congedo parentale ex art. 32 del DLgs. 151/2001 l’esercizio di tale diritto da parte del lavoratore non per la cura diretta del bambino, ma per attendere ad altra attività lavorativa, ancorché incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia; in tal caso il licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore è legittimo, trattandosi di una condotta così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (nel caso di specie, il dipendente, durante i giorni in cui avrebbe dovuto fruire del congedo parentale, era stato visto svolgere regolarmente un’altra attività lavorativa, senza che fosse stata riscontrata la presenza del figlio).