Il Tribunale di Padova, con una recente sentenza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di lavoro: la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Il caso
Una lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del committente, chiedendo il pagamento di somme dovute a titolo di ex festività e permessi non goduti. Il committente ha contestato la propria responsabilità, sostenendo che tali somme non rientrassero tra quelle per le quali è prevista la responsabilità solidale.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione del committente, affermando che sia la retribuzione per i permessi non goduti (ROL) che quella per le ex festività hanno natura retributiva e rientrano tra i compensi per i quali sussiste la responsabilità solidale del committente.
Responsabilità solidale: una tutela per i lavoratori
La responsabilità solidale del committente è una forma di tutela prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 per i lavoratori impiegati negli appalti. In base a questa norma, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore al pagamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori.
Punti chiave della sentenza
- Natura retributiva di ROL ed ex festività: Il Tribunale ha chiarito che sia la riduzione dell’orario di lavoro (ROL) che le ex festività hanno natura retributiva, in quanto coessenziali alla prestazione dell’attività lavorativa.
- Responsabilità solidale del committente: Il committente è responsabile in solido con l’appaltatore per il pagamento di tali somme, a prescindere dalla sua responsabilità per l’inadempimento dell’appaltatore.
- Tutela dei lavoratori: La sentenza conferma l’importanza della responsabilità solidale del committente come strumento di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati negli appalti.