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Licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile (App. Torino 5.6.2024 n. 233)

Fatto:

La Cooperativa Alfa ha licenziato la sig.ra P.S. per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL, escludendola contestualmente dalla compagine sociale. Il Tribunale di Torino, in primo grado, ha dichiarato nullo il licenziamento per natura discriminatoria, in quanto non teneva conto della disabilità della lavoratrice. La Cooperativa ha proposto reclamo, contestando la sentenza e sostenendo la non conoscibilità della disabilità della dipendente.

Diritto:

Il Tribunale, richiamando la sentenza della Cassazione n. 9095/23, ha ribadito che l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile costituisce discriminazione indiretta. Ha inoltre valutato la rilevanza dell’ignoranza della condizione di disabilità da parte del datore di lavoro, concludendo che nel caso specifico la disabilità era conoscibile attraverso un comportamento di buona fede.

Il Tribunale ha quindi confermato la nullità del licenziamento e dell’esclusione dalla cooperativa, ma ha ridotto la condanna della Cooperativa al pagamento di 20 mensilità, ritenendo che il silenzio della lavoratrice sulla sua condizione di salute incida sulla quantificazione del risarcimento.

Conclusioni:

La sentenza conferma l’importanza di tutelare i lavoratori disabili da comportamenti discriminatori, anche indiretti, da parte dei datori di lavoro. In particolare, sottolinea l’obbligo per il datore di lavoro di accertare, con la dovuta diligenza, l’eventuale stato di disabilità del dipendente prima di procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

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