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Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Plusvalenza – Vendite con patto di riservato dominio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.7.2024 n. 156)

Con la risposta a interpello 16.7.2024 n. 156, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per valutare il trascorso del decennio ai fini dell’emersione della plusvalenza ex art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, è necessario considerare l’intervallo tra la fine dei lavori che hanno consentito di beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, e la “cessione”, intendendosi tale, nel caso di contratto di vendita a rate con riserva di proprietà, il momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile che coincide con il pagamento dell’ultima rata.
In applicazione della clausola di riserva della proprietà (art. 1523 c.c.), infatti, il calcolo del decennio rilevante ai fini della imponibilità della plusvalenza ha come momento conclusivo il verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà (ossia il pagamento dell’ultima rata di prezzo) e non la data di stipula del rogito di compravendita.

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