Con la pronuncia del 3.7.2024 n. 18215, la Corte di Cassazione ha statuito come, in tema di licenziamenti collettivi, sia onere del datore di lavoro indicare nella comunicazione exart. 4 co. 3 della L. 223/91 la ragione per cui i recessi siano circoscritti a una determinata unità produttiva o settore dell’azienda, nonché le motivazioni per le quali gli addetti all’unità o settore soppresso oppure ridimensionato non possano essere utilizzati e comparati con i lavoratori del restante complesso aziendale.