Con la nota 17.9.2024 n. 6774, l’INL fornisce un ulteriore e prezioso chiarimento, specificando come anche le violazioni di carattere amministrativo, legate al corretto adempimento di obblighi direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, restano fuori dal campo di applicazione della nuova diffida amministrativa di cui agli artt. 1 e 6 del DLgs. 103/2024. Vengono, altresì, escluse le violazioni per le comunicazioni del lavoro intermittente e quelle di attivazione del contratto di prestazione occasionale, di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017. Diversamente, saranno soggette alla nuova diffida amministrativa le violazioni per le comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego, quelle riguardanti il prospetto di paga e le principali patologie relative al libro unico del lavoro.