Il superminimo è una voce retributiva riconosciuta in eccedenza rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Tale voce può:
– avere natura individuale (in tal caso non può essere unilateralmente né modificata né eliminata dal datore di lavoro ed è soggetta alla regola dell’assorbimento, salvo che venga disposto diversamente dalle parti o dal CCNL, con onere in capo al lavoratore di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo);
– avere natura collettiva (in tal caso è sempre modificabile, anche in peius, da parte dei contratti collettivi successivamente intervenuti).
Per la Cass. 10.7.2024 n. 18913 la clausola del contratto collettivo sul superminimo può ritenersi incorporata nel contratto individuale di lavoro, con insensibilità rispetto a successivi mutamenti del contratto collettivo, se destinata a compensare determinate qualità professionali del dipendente o determinate mansioni, oppure specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.