In base alla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.11.2024 n. 229, l’importo percepito in qualità di erede, residente in Italia, del de cuius residente negli USA, a titolo di liquidazione del fondo pensione estero è riconducibile tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR; inoltre, ai sensi dell’art. 7 co. 3 del TUIR, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull’intero importo percepito, il regime di tassazione separata, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.
L’Agenzia delle Entrate richiama il proprio precedente orientamento (risposta a interpello n. 5/2024 e circ. n. 21/2020), per cui l’espressione “pensioni di ogni genere”:
– ricomprende i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri;
– porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività dell’art. 49 co. 2 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (es. capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.