In assenza di pattuizione di clausole elastiche, il lavoratore part time, assunto in applicazione della L. 68/99, ha diritto al risarcimento del danno subìto nel caso in cui il datore di lavoro abbia modificato unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa. In tale specifica ipotesi occorre tenere in particolare considerazione sia l’importanza della programmabilità del tempo libero da parte del lavoratore, sia la possibile incompatibilità con le sue minorazioni di una diversa collocazione temporale della prestazione rispetto a quella concordata.