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Novità in materia di tassazione dei fringe benefit per gli anni 2025-2027

L’art. 1 commi 390 e 391 della Legge 207/2024 ha introdotto alcune novità in tema di tassazione dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. In particolare:

  • È stata incrementata temporaneamente, per ciascuno di tali anni, la soglia di esenzione del valore dei beni e servizi ceduti ai lavoratori dipendenti, portandola da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti.
  • Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, tale limite è ulteriormente elevato a 2.000 euro. Ciò vale anche se il figlio è a carico ripartito con l’altro genitore o se non si beneficia della relativa detrazione fiscale per via del riconoscimento dell’assegno unico.
  • Oltre al valore dei beni e servizi, nel computo dei nuovi limiti rientrano ora anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) e delle spese per locazione o interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale.
  • Se il valore complessivo dei benefit eccede i suddetti limiti, l’intero importo concorre a formare il reddito imponibile, non solo l’eccedenza.

Sul piano della documentazione, i datori di lavoro devono informare le RSU ove presenti. I dipendenti con figli, per beneficiare del limite maggiorato, devono dichiararlo al datore indicando i codici fiscali dei figli.

La disciplina descritta costituisce una deroga temporanea al regime ordinario dell’art. 51 comma 3 del TUIR, che prevede la non imponibilità dei benefit solo fino a 258,23 euro. Per il resto, si applicano i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate negli anni precedenti.

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