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Leasing di beni ammortizzabili – Spettanza del rimborso IVA per l’utilizzatore – Condizioni

La ris. Agenzia delle Entrate n. 20/2025 ha aggiornato la definizione di “beni ammortizzabili”, rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72. In coerenza con i principi della Cassazione, è stato affermato che deve farsi riferimento ai “beni d’investimento”, ossia ai beni destinati all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo medio-lungo.
La nuova interpretazione potrebbe permettere di riconoscere il rimborso IVA anche per l’utilizzatore di un bene detenuto in forza di un contratto di leasing.
Peraltro, la Cassazione ha già sancito l’equiparazione dell’utilizzo del bene in leasing all’acquisto di un bene d’investimento (da ultimo, Cass. 5218/2025).
Infatti, secondo la giurisprudenza, nella maggior parte dei casi, la funzione del leasing è “proprio quella di fornire all’utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto, in modo analogo ad un proprietario” (Cass. 20951/2015).

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