Press "Enter" to skip to content

Vendita del bene come rifiuto – Distruzione volontaria del bene (Corte di Giustizia UE 4.5.2023 causa C-127/22)

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 4.5.2023, relativa alla causa C-127/22, ha affermato che, nel caso di beni dell’impresa divenuti inutilizzabili e poi venduti come rifiuti, ovvero distrutti volontariamente dal soggetto passivo, non sussiste l’obbligo di rettificare in diminuzione la detrazione dell’IVA assolta “a monte”.
Nel primo caso, infatti, i beni risultano comunque ceduti a terzi con applicazione dell’IVA e, quindi, ai fini della detrazione, si considerano utilizzati nell’ambito di attività economiche soggette a imposta. Non rileva il fatto che la vendita non rientri nell’attività abituale del soggetto passivo o che il valore di realizzazione dei beni risulti ridotto rispetto a quello iniziale.
Nel caso della distruzione volontaria dei beni, la rettifica non è comunque dovuta, ma a condizione che:
– la distruzione sia debitamente provata o giustificata (art. 185 paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE);
– il bene abbia oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo.
Quest’ultima condizione, tuttavia, sembrerebbe sollevare degli interrogativi sull’obbligo di rettifica nelle ipotesi in cui un’impresa distrugga i beni invenduti allo scopo di preservare il valore del proprio marchio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

www.lucadamico.info