Lo Studio n. 122-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato analizza le diverse tesi formulate sulla sorte degli atti negoziali che comportano una modificazione sostanziale (di fatto) dell’oggetto sociale nelle srl in violazione dell’art. 2479 co. 2 n. 5 e co. 4 c.c.
Una volta esclusa la soluzione della nullità, restano le seguenti opzioni:
– inefficacia (della dichiarazione, non dell’operazione articolata in tante dichiarazioni);
– efficacia, fatta salva l'”exceptio doli”, o inefficacia, ma con salvezza dei diritti dei terzi di buona fede. Ciò in quanto il mancato rispetto delle procedure o dei requisiti richiesti dalla legge rende senz’altro l’amministratore responsabile, sul piano interno, ma, qualora l’atto possa essere astrattamente riconducibile alla società, ossia si manifesti come esplicazione della sua attività, diviene irrilevante, per i terzi (in buona fede o salva l'”exceptio” doli, a seconda delle ricostruzioni prospettate), la violazione di una competenza interorganica o altro abuso di potere.
Si osserva, infine, come il dato normativo sembri offrire uno spazio per un dissenso del socio suscettibile di rendere per costui precario il rapporto sociale anche in mancanza di una decisione assembleare, con conseguente possibilità di recedere dalla società.