La prova testimoniale scritta di cui all’art. 7 del DLgs. 546/92 può essere disposta nell’ipotesi in cui il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo fra le parti.
La facoltà di disporre la testimonianza è rimessa al potere discrezionale del giudice.
Questa circostanza risulta ancor più evidente nel caso di processo in appello nel quale, in accordo con l’art. 58 del DLgs. 546/92, oltre alla necessità della testimonianza dovrà essere dimostrato di non averla potuta invocare in primo grado per un motivo scusabile.
Spazi ancora più residui dovrebbero esserci nel caso di giudizio di rinvio, dove ai sensi dell’art. 63 del DLgs. 546/92 il processo è circoscritto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.