Press "Enter" to skip to content

Disciplina applicabile al regime forfetario – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32)

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 co. 71 della L. 190/2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti dal contribuente sono superiori a 100.000,00 euro.
Il costo dei beni ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo o di impresa deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in applicazione del regime forfetario), ma successivamente rettificabile per effetto della fuoriuscita dal regime in corso d’anno; secondo l’Agenzia delle Entrate, l’eventuale mancata rettifica dell’IVA non ha effetti sulla determinazione del reddito, tenuto conto del fatto che in tal caso l’indetraibilità IVA non deriva da “cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

www.lucadamico.info