Il Tribunale di Mantova 11.10.2023 ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso volto ad ottenere l’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019, da un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, che intendeva ristrutturare sia i propri debiti consumeristici sia i propri debiti – pur non prevalenti rispetto ai primi – d’impresa o professionali pregressi.
Condividendo le motivazioni già espresse dalla Corte di Cassazione 26.7.2023 n. 22699 e dal Tribunale di Modena 28.8.2023, il Tribunale ha precisato che, anche nel contesto del DLgs. 14/2019 (così come sotto la vigenza della L. 3/2012), può essere definito “consumatore” solo il debitore persona fisica che risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della presentazione del piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla propria personalità sociale, quindi, anche a favore di terzi.
Lo strumento concordatario riservato al consumatore risulta, pertanto, inibito all’imprenditore cancellato dal Registro che presenti un’insolvenza composita, anche se i debiti correlati all’attività di impresa pregressa non sono prevalenti rispetto ai debiti consumeristici.