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Credito d’imposta per investimenti in beni “ordinari” e materiali “4.0” – Prenotazione entro il 31.12.2022 – Proroga del termine “lungo” al 30.6.2024 – Eliminazione dal DL 215/2023 (c.d. DL “Milleproroghe”)

Nel DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, non è più prevista, rispetto alle bozze circolate, la norma che prevedeva il differimento dal 30.11.2023 al 30.6.2024 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “prenotati” nel 2022. Resta quindi di fatto immutata la disciplina di cui all’art. 1 co. 1055 (per i beni “ordinari”) e co. 1057 (per i beni materiali “4.0”) della L. 178/2020.
Si ricorda inoltre che per gli investimenti effettuati nel 2024:
– per i beni materiali “4.0”, il credito d’imposta spetta nella misura del 20%, 10% e 5%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020);
– per i beni immateriali “4.0, il credito d’imposta spetta nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione (art. 1 co. 1058-bis della L. 178/2020).

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