L’art. 1 co. 18 della 213/2023 conferma anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato ex art. 1 co. 182 della L. 208/2015.
La riduzione:
– riguarda solamente i premi e le somme erogati nell’anno 2024;
– non troverà applicazione sulle somme erogate nel corso del 2025 (salvo ulteriori proroghe).
Fermo restando tutte le condizioni stabilite dalla normativa, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è applicabile:
– ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati), con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili;
– sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il DM 25.3.2016, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.