La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.2.2024 n. 7354, in relazione alla fattispecie di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
– un interesse dell’amministratore in conflitto con quello della società;
– la “deliberazione” di un “atto di disposizione” di beni sociali;
– un evento di danno patrimoniale “intenzionalmente” cagionato alla società amministrata;
– il fine, in capo all’agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.
L’elemento soggettivo, quindi, è indubbiamente qualificabile in termini di dolo specifico.