Per effetto di quanto previsto dagli artt. da 15 a 18 del DLgs. 13/2024, il reddito che verrà sottoposto a tassazione nei periodi di imposta di efficacia del concordato preventivo biennale potrebbe non coincidere con quello proposto dall’Agenzia delle Entrate (e accettato dal contribuente), in quanto è necessario tener conto di alcuni componenti specificamente individuati.
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del DLgs. 13/2024, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato non viene tenuto conto:
– delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 54 co. 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
– dei redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR.
Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato sul quale verrà poi calcolata l’imposta dovuta.