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Regime forfetario – Adesione – Rettifica della detrazione IVA

Nel caso in cui si verifichi un disallineamento tra la previsione d’impiego dei beni e dei servizi fatta dal soggetto passivo al momento dell’acquisto e la loro effettiva utilizzazione, occorre procedere ad una rettifica della detrazione iniziale dell’IVA (qualora tale discordanza comporti una diversa misura della detrazione)
È il caso, ad esempio, in cui muta il regime IVA applicabile alle operazioni attive. In tale circostanza, l’art. 19-bis2 del DPR 633/72 dispone che sia operata una rettifica della detrazione dell’imposta, in un’unica soluzione, con riferimento:
– a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati;
– ai beni ammortizzabili, qualora non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (o nove anni in caso di fabbricati).
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un operatore in regime IVA ordinario, avendo, nel 2023, conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro, decida, in presenza degli altri requisiti, di adottare il regime forfetario dal 2024.
In tale ipotesi, occorre operare la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del DPR 633/1972 nella dichiarazione dell’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie. Nel modello IVA 2024 relativo all’anno 2023 dovranno essere compilati:
– il rigo VA14, per comunicare che quella presentata è l’ultima dichiarazione precedente all’applicazione del regime;
– il rigo VF70, con l’indicazione dell’IVA dovuta per effetto della rettifica della detrazione.

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