Con riferimento alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, si evidenzia come l’art. 1 co. 2 della 5.3.90 n. 45 consenta ai liberi professionisti che sono stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso tali forme previdenziali nella gestione cui risultano iscritti in qualità di liberi professionisti.
Nonostante la chiarezza di tale disposizione e una serie di orientamenti giurisprudenziali (cfr. App. Milano 30.3.2022 n. 97, Cass. 15.10.2019 n. 26039) volti a riconoscere una sostanziale libertà per gli assicurati in merito alla scelta diversi strumenti previdenziali (quali cumulo, totalizzazione, ricongiunzione), l’INPS continua ad opporsi alle richieste di trasferimento dei contributi dei professionisti dalla Gestione separata presso le Casse dei liberi professionisti.
Sul punto, l’Istituto previdenziale ha principalmente motivato il proprio diniego evidenziando come la L. 45/1990 non faccia riferimento alle disposizioni – intervenute però successivamente – in materia di calcolo contributivo e Gestione separata ai sensi della L. 335/95.
Nel merito si auspica un intervento del legislatore che ponga fine ad ogni incertezza e consenta a ai professionisti che hanno versato contributi alla Gestione separata di poter ottenere la ricongiunzione del montante contributivo.