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Cripto-attività – Applicazione della disciplina in vigore dal 2023

 Il possesso di cripto-attività a partire dal 2023 deve essere valutato ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo o, alternativamente dell’imposta sul valore delle cripto-attività (che riprende per buona parte la normativa dell’IVAFE).
Entrambe le imposte adottano un’aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille e, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, si applica la misura massima di euro 14.000,00.
Ai fini dell’imposta di bollo, la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.7.3), in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti in Italia.
L’imposta sul valore delle cripto-attività, invece, è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Al riguardo, si deve tenere presente che tale imposta non è dovuta solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90, ma anche dai soggetti imprenditori come le società di capitali o di persone commerciali.

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