Con la circ. 7.3.2024 n. 5, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche con riferimento:
– al trattamento integrativo speciale (art. 1 co. 21-25 della L. 213/2023);
– alla riduzione dal 10% al 5% per il 2024 dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato (art. 1 co. 18 della L. 213/2023).
Il trattamento integrativo speciale:
– è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi;
– si riferisce alle sole prestazioni rese nel periodo compreso fra l’1.1.2024 e il 30.6.2024;
– riguarda i lavoratori del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, e quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente nel periodo d’imposta 2023 non superiore a 40.000,00 euro;
– è erogato dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore, a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate (rimane possibile l’erogazione entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno);
– può essere recuperato dal sostituto con il codice tributo “1702” (ris. 51/2023).