La prassi (circ. Agenzia delle Entrate 27.9.2007 n. 52, § 4.2), in controtendenza rispetto alla giurisprudenza prevalente (Cass. 24.3.2017 n. 7661, Cass. 28.1.2021 n. 1892) ritiene che in caso di plurimi tardivi invii delle dichiarazioni operi il meno favorevole cumulo dell’art. 8 della L. 689/81.
Non trattandosi di violazioni formali, non potrebbe secondo questa tesi operare l’art. 12 co. 1 del DLgs. 472/97.
Se la bozza di decreto delegato in tema di sanzioni venisse approvata, questa tesi verrebbe privata di fondamento, considerato che il cumulo sarà applicabile, per il c.d. concorso materiale omogeneo (diverse violazioni della stessa norma compiute in momenti diversi), per qualsiasi tipo di violazione a prescindere dal fatto che si tratti di violazione sostanziale o formale.